Lo stalking (Atti persecutori, art 612 bis CP)è un reato di recente definizione. Il reato si riferisce a condotte ripetute, con carattere molesto o minaccioso che causano in chi le subisce uno stato di malessere duraturo e di un certo peso centrato sulla paura del ripetersi della molestia stess o del disagio per averla subita, oppure fanno nascere una paura per qualcosa di peggiore (la propria incolumità o quella di una persona cara), oppure ancora costringono la persona a cambiare le proprie abitudini di vita per sfuggire alle molestie.
Due tipi di offese e tre tipi di danni (a cui si aggiungono eventualmente i danni di altro ordine conseguenti da diffamazione, danneggiamenti di beni, violazione di domicilio etc che configurano altri tipi di reati aggiuntivi).
Si intende che chi perseguita lo fa consapevole di essere sgradito, temuto o evitato (il che si desume ad esempio da messaggi o inviti di vario tipo a “smetterla” comunicate direttamente alla persona che insiste con i propri comportamenti), e anzi lo fa allo scopo di provocare nella vittima questi sentimenti spiacevoli (paura, nervosismo, rabbia), il che può essere provato sia dalle condizioni psicologiche documentate della vittima, sia da eventuali messaggi o da condotte minacciose in cui il persecutore si pone consapevolmente in veste di persecutore, che si compiace o si dichiara intenzionato a ossessionare, terrorizzare o mantenere la sua vittima in stato di malessere, anche senza alcuna pretesa o richiesta materiale, per il puro scopo di produrre danno o disagio. Il dolo del persecutore, cioè l’intenzione offensiva, è quindi non solo rispetto all’insistenza del comportamento, ma anche all’effetto che ques’insistenza ha sulla vittima.
Nel valutare il danno, è essenziale definire le condotte in termini di “idoneità lesiva”, cioè la capacità delle molestie di per sé di provocare un danno in un soggetto qualsiasi, o in quel soggetto in particolare perché rivolte ad una sua situazione particolare. Il solo fatto che una molestia possa provocare un disagio che però rimane molto variabile da persona a persona, e non è specifico per la persona a cui è rivolto, ha invece un valore minore nel determinare il danno.
Poiché l’idoneità lesiva è il fattore determinante, è possibile concepire anche il reato di “tentati” atti persecutori, che erano diretti e idonei a provocare un danno senza di fatto esser riusciti a produrlo in maniera piena.
La condizione della vittima deve essere il più possibile documentata, poiché un generico “malessere psicologico” prevedibile in rapporto a molestie generiche ad esempio è molto meno chiaro di una diagnosi psichiatrica, con documentazione di esami e di episodi critici di malessere, cure continuative, segni oggettivi di compromissione delle proprie capacità funzionali legate allo stato di ansia, depressione etc.
Sono considerate aggravanti dello stalking
– il fatto che le due persone si conoscano o siano state legate da un rapporto, o si frequentino per motivi di abitudine o necessità, ad esempio lavorativi.
– il fatto che la persona molestata sia in qualche modo “debole” per condizione fisica o mentale, tale da essere più facilmente avvicinabile o aggredibile, ad esempio per l’incapacità di reagire o spaventare il suo persecutore in maniera efficace, o per l’incapacità di procedere a denunciarlo
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo eccezioni (minore o disabile, o altri reati associati che sono automaticamente perseguibili). La persona offesa non può quindi pensare di evitare di segnalare la cosa alle autorità se intende che queste intervengano, anche perché la segnalazione è uno dei comportamenti che “mette in chiaro” (almeno da quel momento in poi) lo stato di disagio e l’intenzione di non interagire con la persona che sta insistendo ad avere contatti. Viceversa, il fatto di rispondere al molestatore, di parlarci “per chiarire”, di incontrarlo o accettare di trattare con lui tramite terze persone, di accettare suoi regali, sono elementi che potrebbero essere interpretati in senso opposto. Una persona che ha continuato ad interagire con il supposto molestatore potrebbe dare l’impressione di avere in realtà gradito o accettato i contatti con chi sta denunciando, e di averli anzi alimentati o incoraggiati. Anche nel caso in cui la persona molestata risponda con reazioni provocatorie, offese, o rievocazione di fatti passati (nel caso di storie sentimentali concluse), questo può essere interpretato come una posizione ambigua, di polemica reciproca con volontà da parte della persona molestata di “giocare” con i sentimenti, anche di rabbia o di rancore, del suo molestatore.
Contattami su WhatsApp!